La nota si presenta come un esauriente intervento chiarificatore sul versante “pratico” di detta procedura espletata dagli uffici territoriali dell’INL, attraverso una trattazione suddivisa per singole fasi. In particolare, partendo dalla fase di presentazione dell’istanza, l’Ispettorato fornisce delucidazioni operative in ordine a: (i) fase istruttoria; (ii) fase valutativa; (iii) valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici – esame DVR; (iv) fase processuale (v) casi specifici.
Tuttavia, il passaggio maggiormente interessante in punta di diritto attiene al tema specifico dello spostamento alla mansione della lavoratrice (nei casi predetti), in chiusura della nota.
In realtà, i principi ivi richiamati non risultano in sé particolarmente innovativi, ma appaiono utili per ricomporre il perimetro interpretativo della materia in questione.
Dunque, l’INL, richiamandosi ad un risalente interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (interpello prot. n. 6584 del 28/11/2006), pone in evidenza due principi fondamentali in tema di spostamento alla mansione della lavoratrice madre.
In primis, lo spostamento va inteso in senso relativo e non in senso assoluto. Ciò comporta, nel dettaglio, che non venga in considerazione quando il datore di lavoro non disponga di alcuna mansione alternativa assegnabile alla lavoratrice, bensì il solo caso in cui la mansione alternativa a cui astrattamente la lavoratrice può essere adibita, risulti in concreto, da un lato, eccessivamente onerosa per la lavoratrice stessa e, dall’altro, priva di utilità per il datore. Ciò premesso, dal dovere di correttezza di cui all’art. 1175 c.c. discenderebbe una duplice conseguenza: (i) l’inesigibilità da parte del datore di lavoro di una prestazione lavorativa estremamente compressa, onerosa e inutilmente gravosa in capo alla lavoratrice; (ii) il datore di lavoro risulterebbe ingiustamente destinatario prestazione lavorativa di minima utilità.
In secondo luogo, la nota in oggetto, attraverso il medesimo richiamo al menzionato interpello, sottolinea come la scelta di attuare o meno l’eventuale spostamento mansionale risulti unicamente di competenza del datore di lavoro. Quest’ultimo, infatti, si rivela come detentore di un “potere esclusivo”, generato dalla sua stessa posizione, che lo rende l’unico soggetto in grado di conoscere l’effettiva organizzazione aziendale.
Pertanto, il datore, nel bilanciare l’eventuale possibilità di una diversa destinazione mansionale (anche inferiore) della lavoratrice con le esigenze produttive dell’azienda, potrà legittimamente evitare qualunque forma di compromissione delle proprie finalità economiche.
Dalla combinazione di questi due principi, si perviene alla seguente conclusione: nel caso in cui l’ufficio preposto proceda all’accertamento della veridicità di quanto asserito dal datore di lavoro in merito alla impossibilità di avanzare lo spostamento mansionale, potrà farlo solo in casi eccezionali, a fronte di circostanze di particolare natura. Pertanto, in caso di comminazione di un provvedimento di diniego, occorrerà una puntuale motivazione.
