Con la sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025, Il Tribunale di Bari è intervenuto su una tematica già oggetto di parecchie attenzioni in sede europea, vale a dire la compatibilità tra diritto comunitario e l’istituto della somministrazione a tempo indeterminato, questa volta sotto la prospettiva del c.d. staff leasing, giungendo ad affermare la legittimità della disciplina nazionale rispetto alla Direttiva 2008/104/CEE in materia di lavoro tramite agenzia interinale.
Il lavoratore ricorrente, appartenente alle categorie protette ex L. 68/1999, aveva prestato servizio presso un’impresa utilizzatrice dal 2018 al 2024, attraverso contratti di somministrazione stipulati con un’agenzia per il lavoro, prima a tempo determinato e, poi, a tempo indeterminato (staff leasing). Dunque, domandava giudizialmente la dichiarazione di nullità dei predetti contratti, ritenuti illegittimi poiché abusivamente utilizzati per coprire esigenze permanenti.
La società, tra i tanti motivi difensivi addotti, evidenziava la piena legittimità dello staff leasing, quale istituto conforme alla normativa nazionale e coerente con gli obiettivi di tutela e garanzia occupazionale fissati in sede europea.
Nel proprio percorso argomentativo il Tribunale, a seguito di un doveroso cappello introduttivo sulla genesi e sviluppo dell’istituto della somministrazione (fino al relativo riordino ad opera del d. lgs. 81/2015), analizza le tappe interpretative della CGUE sulla compatibilità dell’istituto con la Direttiva 2008/104/CEE.
In particolare, la Direttiva europea, ponendosi l’obiettivo di tutelare i contratti a tempo indeterminato quali forme comuni del rapporto di lavoro, sancisce per la somministrazione due limiti invalicabili, al fine di evitare la propagazione di effetti di precarizzazione del lavoro: quello della parità di trattamento e quello della c.d. temporaneità della missione.
La Corte di Giustizia UE ha operato una lettura estensiva della direttiva (art. 5.5.), ritenendo che il susseguirsi delle missioni successive concretizzerebbe un abuso soltanto laddove fosse volto a eludere il principio di parità di trattamento garantito in favore dei lavoratori somministrati dallo stesso.
Tuttavia, rileva il giudice, lo staff leasing, quale istituto peculiare rispetto alla somministrazione, non presenterebbe detti impedimenti, in quanto costituisce una forma di somministrazione a tempo indeterminato con missione parimenti a tempo indeterminato, caratteristiche non attenzionate dalla Direttiva in questione.
Di conseguenza, non si potrebbe nemmeno ravvedere ragioni di conflittualità con le pronunce della giurisprudenza comunitaria, dal momento che le stesse si sono focalizzate solamente su fattispecie inerenti all’ambito di somministrazioni caratterizzate dalla reiterazione di missioni (a tempo determinato), collegate ad una pluralità di contratti di somministrazione anch’essi a tempo determinato.
Pertanto – prosegue il giudice – se l’obiettivo comunitario risiede effettivamente nella protezione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, lo staff leasing non può ritenersi divergente da detto traguardo, dato che l’istituto presenta un rapporto di lavoro sottostante effettivamente “stabile” (al di là di considerazioni sulla finalità di conseguimento di un lavoro stabile presso l’utilizzatore). E in tale contesto di rapporto, l’aspetto retributivo, quello formativo e, soprattutto, l’incentivo alle agenzie nel reperire sul mercato sempre nuove occasioni di missione, apportano un contributo solido e sostanziale all’incremento delle garanzie occupazionali nel mercato del lavoro.
A scanso di equivoci, viene evidenziato nelle motivazioni che, da un lato, i limiti quantitativi di cui all’art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2015 impediscono l’affermarsi di un modello (inammissibile) di azienda senza dipendenti e, dall’altro, la direttiva non costituisce in ogni caso un fondamento giuridico a sé stante dell’istituto della somministrazione, bensì uno strumento di armonizzazione delle legislazioni nazionali.
In conclusione, la sentenza estrapola il seguente principio dalla giurisprudenza comunitaria: l’aspetto della temporaneità della missione impone di identificare la “stabilità” dei rapporti di lavoro in relazione alla non predeterminata limitatezza temporale della somministrazione. Pertanto, in base a tale assunto, il Tribunale ha ritenuto che il fatto che il diritto derivato dell’UE configuri esclusivamente missioni temporanee non preclude al legislatore nazionale la previsione del legittimo ricorso allo staff leasing.
