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Stop al greenwashing: le novità introdotte nel Codice del Consumo a partire dal 27 settembre 2026

Lo scorso 9 marzo 2026, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 30/2026 del 20 febbraio 2026, con il quale l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2024/825 che aggiorna due direttive a tutela dei consumatori: quella sulle pratiche commerciali sleali (direttiva (CE) 2005/29), e quella sui diritti dei consumatori (direttiva (UE) 2011/83).

La riforma impatta direttamente sul Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005) con l’obiettivo, perseguito in prima battuta dal legislatore europeo, di orientare le scelte di acquisto dei consumatori verso opzioni più sostenibili.

Il decreto segue quindi due direttrici fondamentali: la lotta al greenwashing e la valorizzazione di prodotti durevoli nel tempo e sottoponibili a rinnovi e riparazioni. In tale contesto, il Codice del Consumo si arricchisce di nuove definizioni e amplia la sfera di comunicazioni ritenute ingannevoli, nonché delle informazioni precontrattuali da fornire nei confronti dei consumatori.

Tra le novità a livello definitorio va senz’altro sottolineato il concetto di “asserzione ambientale”, ossia “qualsiasi messaggio o rappresentazione avente carattere non obbligatorio a norma del diritto dell’Unione europea o nazionale, in qualsiasi forma, compresi testi e rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche, quali marchi, nomi di marche, nomi di società o nomi di prodotti, che asserisce o implica che un dato prodotto, categoria di prodotto, marca o operatore economico ha un impatto positivo o nullo sull’ambiente oppure è meno dannoso per l’ambiente rispetto ad altri prodotti, categorie di prodotto, marche o operatori del tempo”. A tale definizione si accompagna quella di “asserzione ambientale generica”, e cioè qualsiasi asserzione ambientale non supportata da etichette di sostenibilità o da sistemi di certificazioni.

Il D. Lgs. 30/2026 inserisce all’interno del Codice del Consumo nuove voci di condotte commerciali considerate sempre sleali a prescindere dal contesto. Tra le novità introdotte nella black list troviamo ora:

  • l’utilizzo di un’etichetta di sostenibilità priva di sistema di certificazione valido;
  • la formulazione di asserzioni ambientali generiche non dimostrate da caratteristiche positive oggettivamente riconosciute;
  • la dichiarazione complessiva di sostenibilità relativamente a un intero prodotto o all’intera azienda quando la qualità ambientale riguarda, in realtà, solo uno specifico aspetto;
  • la dichiarazione di impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di fas serra di un prodotto sulla base della compensazione delle emissioni (c.d. carbon credits).

In merito a quest’ultimo punto, viene precisato che risultano sleali comportamenti quali (a) acquistare crediti di carbonio ed equipararli a riduzione delle emissioni senza alcuna ulteriore informazione e/o chiarimento e (b) presentare come vantaggi esclusivi del proprio prodotto caratteristiche che, in realtà, rappresentano standard ambientali minimi obbligatori (ad esempio, l’efficienza energetica degli elettrodomestici oppure il vanto di non utilizzare sostanze chimiche che sarebbero comunque vietate). Risultano parimenti vietati claim relativi a prestazioni ambientali future.

Sul fronte della durabilità e della riparabilità, il decreto introduce un ulteriore rafforzamento delle tutele contro l’obsolescenza programmata e contro pratiche commerciali idonee a ridurre artificialmente la vita utile dei beni: saranno quindi vietate le dichiarazioni false sulla durata del prodotto, la presentazione come riparabile di un bene che non lo è realmente, l’omessa informazione sugli aggiornamenti software che peggiorano le prestazioni di dispositivi con componenti digitali e la qualificazione come necessari di aggiornamenti che aggiungono funzionalità meramente opzionali (in particolare, per quanto riguarda l’ambito degli smartphone).

Viene inoltre valorizzato l’indice di riparabilità, un parametro armonizzato a livello europeo relativo alla facilità di riparazione di un prodotto che dovrà essere comunicato al consumatore ove disponibile; in mancanza, dovranno comunque essere fornite informazioni su disponibilità dei pezzi di ricambio, costi e istruzioni di manutenzione.

La riforma incide, infine, sulla fase precontrattuale, imponendo nuove informazioni prima dell’acquisto (tanto online quanto nei punti vendita fisici) tra cui la durata degli aggiornamenti software, il già citato indice di riparabilità, le condizioni della garanzia legale di conformità e, se offerta dal produttore, la garanzia commerciale di durabilità superiore a due anni, da evidenziare tramite apposita “etichetta armonizzata” in un formato determinato a livello europeo. Tale etichetta dovrà essere esposta, a seconda del caso, direttamente nel punto vendita ovvero prima dell’inoltro dell’ordine online.

Il quadro sopra delineato si applicherà a partire dal 27 settembre 2026 (cfr. art. 2, D. Lgs. 30/2026): per le imprese, i mesi che precedono tale data dovranno quindi essere utilizzati per rivedere claim ambientali, packaging, siti web, documentazione contrattuale e politiche di garanzia; per i consumatori, invece, il nuovo quadro normativo promette maggiore trasparenza, informazioni più chiare e strumenti più efficaci per orientare scelte di acquisto realmente consapevoli.

Data di pubblicazione
16.03.2026
Argomento trattato
Compliance . Contratti Commerciali

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