M

Questo sito fa uso di cookie tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito stesso. Per maggiori informazioni si veda la Cookie Policy.

Transazione: la ratifica può risultare anche da comportamenti concludenti

Con l’ordinanza n. 22778 del 6 luglio 2026, la Corte di Cassazione si è espressa sul tema della forma richiesta per il mandato a transigere e per la successiva ratifica dell’accordo concluso da un rappresentante privo di poteri, affermando che, quando la transazione riguarda controversie relative a rapporti obbligatori, né il mandato né la ratifica devono necessariamente risultare da un atto scritto.

La vicenda trae origine dalla domanda proposta dinnanzi al Giudice di Pace di Lecce da un soggetto nei confronti del fratello per ottenere il rimborso della metà dell’importo di € 7.500 versato a un creditore del padre, in esecuzione di una scrittura privata di natura transattiva sottoscritta dall’attore anche in nome e per conto del convenuto. In un primo giudizio, poi definito in rito per il mancato esperimento della negoziazione assistita, il convenuto aveva sostenuto, tra l’altro, di avere già corrisposto al fratello la somma richiesta; il Giudice accoglieva, tuttavia, la domanda attorea.

Nel successivo giudizio, il convenuto contestava in radice di essere obbligato, pur ribadendo di avere comunque già effettuato il pagamento. In questo caso, il Tribunale di Lecce, riformando la decisione di primo grado, aveva escluso la sua qualità di coobbligato, sul presupposto che egli non avesse partecipato alla stipulazione della transazione e che non fosse stata provata né una valida procura in favore del fratello né una successiva ratifica del suo operato. Secondo il giudice di seconde cure, inoltre, la ratifica avrebbe dovuto essere dimostrata per iscritto ai sensi dell’art. 1967 c.c., non essendo sufficiente la condotta tenuta dalla parte né potendo assumere rilievo le dichiarazioni rese nel precedente processo.

L’attore ricorreva dunque in Cassazione, la quale ha censurato l’impostazione seguita dal Tribunale di Lecce, richiamando la distinzione tra forma richiesta ad substantiam, la cui mancanza incide sulla validità del negozio, e forma richiesta soltanto ad probationem, che opera invece sul piano della prova. Per la transazione, salve le ipotesi in cui l’oggetto del contratto imponga una forma solenne, la forma scritta è normalmente prevista ai soli fini probatori. Ne consegue che la mancata sottoscrizione di una delle parti non impedisce di riconoscere efficacia all’accordo quando sia comunque ravvisabile un’inequivoca manifestazione della volontà di avvalersi del negozio documentato nella scrittura, ad esempio attraverso la sua produzione in giudizio o mediante l’accettazione dei relativi effetti.

Lo stesso principio si applica al mandato a transigere e alla ratifica dell’attività compiuta dal falso rappresentante: la loro esistenza può essere desunta anche da elementi presuntivi e da comportamenti concludenti, purché la condotta del dominus manifesti in modo chiaro e univoco la volontà di approvare e fare proprio il negozio concluso in suo nome.

Non è quindi decisiva, di per sé, l’assenza di una procura scritta o di una dichiarazione formale di ratifica, né è indispensabile dimostrare la completa e integrale esecuzione dell’accordo: è sufficiente che il comportamento successivo della parte risulti incompatibile con la volontà di disconoscere il negozio e riveli, secondo una valutazione complessiva delle circostanze, l’accettazione delle obbligazioni che ne derivano.

La decisione qui commentata è di particolare interesse operativo perché conferma che, nelle controversie sull’efficacia di accordi transattivi sottoscritti da un soggetto anche per conto di altri, il dato formale non esaurisce l’indagine. La verifica deve estendersi alla condotta successiva delle parti, comprese le difese svolte in giudizio (in questo caso, il primo giudizio svoltosi dinnanzi al Giudice di Pace), le ammissioni relative all’adempimento, l’esecuzione anche solo parziale delle obbligazioni e ogni altro comportamento incompatibile con il disconoscimento dell’accordo.

Data di pubblicazione
17.07.2026

Share