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Trasferimenti collettivi: la Corte di giustizia ridefinisce i confini del licenziamento

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 4 giugno 2026 (causa C-907/24), interviene nuovamente sul tema della nozione eurounitaria di licenziamento collettivo, offrendo un’importante precisazione destinata ad incidere sulla gestione delle riorganizzazioni aziendali che comportino il trasferimento della sede di lavoro.

La pronuncia affronta il caso di un’impresa che aveva cessato l’attività presso uno stabilimento in Campania, disponendo il trasferimento dell’intero personale presso una sede situata in Sardegna, a oltre 600 chilometri di distanza. I lavoratori interessati, ritenendo il trasferimento incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro, non avevano preso servizio nella nuova sede e, a seguito dell’assenza protratta, erano stati licenziati per motivi disciplinari.

La Corte d’Appello di Napoli ha chiesto alla Corte di giustizia se una vicenda di questo tipo possa integrare un’ipotesi di “licenziamento indiretto” ai sensi della Direttiva 98/59/CE sui licenziamenti collettivi e, conseguentemente, se tali cessazioni debbano essere computate ai fini del raggiungimento delle soglie che fanno scattare la procedura di informazione e consultazione sindacale.

La questione assume particolare rilievo perché, formalmente, il datore di lavoro non aveva intimato un licenziamento per ragioni organizzative, ma aveva disposto un trasferimento, cui erano seguiti licenziamenti disciplinari determinati dal rifiuto dei lavoratori di trasferirsi.

La Corte di giustizia si inserisce nel consolidato orientamento secondo cui la nozione di “licenziamento” contenuta nella Direttiva 98/59 costituisce un concetto autonomo del diritto dell’Unione e deve essere interpretata in modo funzionale alla tutela dei lavoratori.

Secondo i giudici di Lussemburgo, quando il datore di lavoro impone unilateralmente una modifica sostanziale e non temporanea di un elemento essenziale del rapporto di lavoro, la successiva cessazione del rapporto, determinata dal rifiuto del lavoratore di accettare tale modifica, può integrare un licenziamento ai sensi della direttiva, purché la modifica non sia riconducibile a ragioni inerenti alla persona del lavoratore.

Nel caso esaminato, il trasferimento della sede lavorativa da una regione all’altra, separata anche dal mare e distante oltre 600 chilometri, è stato ritenuto idoneo, almeno in astratto, a costituire una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto di lavoro.

La Corte precisa che la valutazione dovrà essere effettuata dal giudice nazionale, tenendo conto di una pluralità di elementi, tra cui:

  • la natura temporanea o definitiva del trasferimento;
  • la distanza tra la sede originaria e quella di destinazione;
  • le conseguenze organizzative ed economiche per il lavoratore;
  • l’eventuale previsione di misure compensative idonee ad attenuare gli effetti del trasferimento.

Di particolare importanza è il secondo principio affermato dalla sentenza.

La Corte stabilisce infatti che le cessazioni del rapporto derivanti dal rifiuto di accettare una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro devono essere considerate nel computo dei licenziamenti rilevanti ai fini dell’applicazione della Direttiva 98/59.

Ne consegue che il datore di lavoro non può sottrarsi agli obblighi di informazione e consultazione sindacale semplicemente qualificando l’operazione come trasferimento anziché come licenziamento, qualora la modifica imposta renda, in concreto, non sostenibile la prosecuzione del rapporto.

La decisione assume particolare rilevanza per tutte le imprese coinvolte in operazioni di riorganizzazione territoriale, chiusura di stabilimenti o concentrazione delle attività produttive.

La pronuncia conferma che la qualificazione giuridica dell’operazione non dipende esclusivamente dalla forma adottata dal datore di lavoro, ma dagli effetti sostanziali prodotti sulle condizioni contrattuali dei lavoratori.

Ne deriva la necessità di valutare con particolare attenzione le operazioni che comportino trasferimenti collettivi di significativa entità geografica, verificando preventivamente se esse possano determinare, secondo la nozione eurounitaria, una modifica sostanziale degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, conseguentemente, richiedere l’attivazione della procedura prevista dagli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991.

La sentenza C-907/24 conferma il progressivo ampliamento della nozione europea di licenziamento collettivo e rafforza l’approccio sostanzialistico della Corte di giustizia, volto ad impedire che il ricorso a strumenti formalmente diversi dal licenziamento possa eludere le garanzie previste dalla Direttiva 98/59.

Per le imprese, ciò comporta una maggiore attenzione nella pianificazione delle riorganizzazioni aziendali; per i lavoratori, la decisione rappresenta un significativo rafforzamento delle tutele, riconoscendo che anche un trasferimento imposto, quando incide in modo sostanziale ed irreversibile sul rapporto di lavoro, può assumere gli effetti di un licenziamento collettivo e far sorgere l’obbligo di rispettare le relative procedure di legge.

Data di pubblicazione
8.07.2026

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