La sentenza n. 12274/2025 della Corte di cassazione ha sancito che, in caso di trasferimento d’azienda, ai fini dell’applicazione dell’art. 2112 c.c., la continuità aziendale debba valutarsi nel complesso del fenomeno traslativo, potendosi, lo stesso, realizzarsi attraverso più fasi connesse eventualmente intervallate da periodi di sospensione.
Il giudizio trae origine dal ricorso proposto da una lavoratrice che lamentava la mancata applicazione del principio del mantenimento della forza lavoro in caso di trasferimento d’azienda.
La lavoratrice, infatti, aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società Alfa, la quale aveva stipulato con la società Beta un contratto di affitto di ramo d’azienda per l’avvio di un’attività di gelateria nella quale la stessa era adibita.
La società Alfa aveva comunicato alla lavoratrice la scadenza del contratto di affitto di ramo d’azienda in data 10 gennaio 2019, assicurandole la possibilità di proseguire il rapporto di lavoro con la società Beta.
Ciò nonostante, Beta comunicava alla lavoratrice la chiusura dei locali e, conseguentemente, affermava di non avere alcun obbligo nei suoi confronti. La lavoratrice, però, veniva a conoscenza che, dopo un breve periodo di chiusura della gelateria, dovuto alla necessità di procedere con la ristrutturazione dei locali, Beta aveva riaperto, presso i locali aziendali, la medesima attività, sotto la stessa insegna.
La lavoratrice presentava ricorso, chiedendo l’applicazione dell’art. 2112 c.c. il quale prevede che in caso di trasferimento d’azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti. La lavoratrice chiedeva così al Tribunale la prosecuzione del rapporto e la reintegra nel posto di lavoro.
Il Tribunale respingeva il ricorso, ritenendo che nel caso di specie difettasse il requisito della “continuità aziendale”. Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte d’Appello.
In particolare, la Corte ricordava che la continuità aziendale “costituisce presupposto logico e giuridico per l’applicazione del principio di continuità dei rapporti in caso di trasferimento di azienda”. Nel caso in esame, invece, era pacifico che l’attività fosse cessata nel gennaio 2019, mentre la riapertura della gelateria era intervenuta nel marzo 2019. Per tale ragione, secondo il Tribunale e la Corte d’Appello, non poteva trovare applicazione la disciplina della continuità dei rapporti di lavoro.
La lavoratrice proponeva così ricorso per Cassazione. La Cassazione, accogliendo il ricorso della lavoratrice, affermava l’applicabilità della disciplina dell’art. 2112 c.c. anche nel caso in cui vi sia un periodo di sospensione dell’attività, “potendo il fenomeno traslativo realizzarsi in più fasi connesse tra loro, dovendosi semmai valutare l’entità del fenomeno medesimo“.
Ciò, in coerenza con la ratio garantista secondo cui anche in tali situazioni è presente un fenomeno traslativo dell’azienda, o di parte di essa, che richiede la tutela diretta al mantenimento dell’occupazione per i lavoratori trasferiti e al trattamento già percepito dagli stessi.
