Nel caso esaminato, un lavoratore era stato dipendente per cinque anni di una società che, successivamente, era stata ceduta a un’altra impresa. Dopo il trasferimento, la nuova società aveva proceduto al licenziamento del lavoratore nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo.
Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento ottenendone l’annullamento. La società, opponendosi alla decisione, aveva presentato reclamo davanti alla Corte d’Appello, che lo aveva respinto, ritenendo il licenziamento illogico e incomprensibile, in quanto basato su un accordo sindacale che non era stato stipulato dalla cessionaria.
A questo punto, la società aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la Corte d’Appello non aveva considerato l’accordo sindacale sottoscritto nel 2017. Tale accordo prevedeva l’impegno a non risolvere i rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo per un periodo di dodici mesi. Tuttavia, la Corte ha rilevato che il licenziamento in questione rientrava in una procedura collettiva ed era avvenuto dopo la scadenza del termine previsto dall’accordo.
Di conseguenza, la Cassazione ha affermato che l’accordo sindacale era comunque opponibile dalla società cessionaria, in quanto, con il trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro e tutti i relativi effetti – inclusi quelli derivanti dall’accordo – si trasferiscono alla cessionaria.
Accogliendo il ricorso, la Corte ha dunque cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
