Nel contratto di appalto, i lavori eseguiti dall’appaltatore prima della definitiva consegna dell’opera alla committente e del rilascio del certificato di agibilità – a prescindere da ogni altra considerazione di merito relativa alla loro effettiva ordinazione e alla loro reale esecuzione, alla loro pertinenza e non duplicazione, al loro effettivo valore – costituiscono, di fatto, nulla più che delle varianti in corso d’opera e come tali vanno riguardate, anche con riferimento alle modalità di ordinazione e pagamento.
