“Il mobbing consiste in una condotta, attuata dal datore di lavoro (mobbing c.d. verticale) o da altri dipendenti (mobbing c.d. orizzontale), caratterizzata da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazione denigratoria, persecutoria e vessatoria, tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro ed idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da emarginarlo dal contesto lavorativo di riferimento. Nel caso di mobbing c.d. verticale, delle conseguenze dannose dell’illecito risponderà in via esclusiva il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 c.c. Nell’ipotesi di mobbing c.d. orizzontale, invece, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro andrà ad aggiungersi a quella, di natura extracontrattuale, del collega di lavoro, autore materiale della condotta e colpevole di aver violato il precetto generale di cui all’art. 2043 c.c.”
File correlati:
Tribunale-di-Asti–sentenza-n.-37-del-20-aprile-2015
