Responsabilità del distributore di farmaci
Richiamando un precedente del Tribunale di Roma del 20.04.2002, il Tribunale di Avezzano si pronuncia sulla responsabilità del distributore rispetto agli effetti collaterali connessi all’assunzione di un farmaco.
Si riafferma l’indispensabilità di operare una differenziazione rispetto alla responsabilità del produttore; così è stato rilevato che non incorre nella presunzione di responsabilità prevista dal codice del consumo chi non sia produttore del farmaco, ma, piuttosto, semplice distributore dello stesso, confezionato su indicazione precisa del produttore, nei cui confronti quindi potrà eventualmente trovare applicazione la disciplina della responsabilità da prodotto.
