“Per il principio dell’ultrattività del rapporto in pendenza del termine di preavviso, il contratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel momento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso, il quale è predisposto nell’interesse e a tutela della parte non recedente.
Nel rapporto di agenzia, il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita in relazione a un determinato anno può costituisce il parametro alla stregua del quale valutare la gravità dell’inadempimento posto in essere dall’agente stesso. Ne consegue che se il mancato raggiungimento del target sia imputabile all’agente la mandante potrà recedere per giusta causa dal rapporto e l’agente non avrà diritto all’indennità suppletiva di clientela. Ciò tanto più se la differenza tra l’obiettivo pattuito e non raggiunto e quanto effettivamente fatturato può ritenersi significativa e non irrisoria e quindi tale da giustificare la risoluzione del rapporto”
