Nel contratto atipico di factoring, soggetto alla disciplina speciale di cui alla legge n. 52 del 1991, salve le operazioni di cessione pro-soluto, il rischio del mancato pagamento da parte del debitore ceduto grava sul fornitore cedente (factoring pro-solvendo), cosicché la società finanziaria mantiene la possibilità di recuperare dal cedente l’ammontare della somma erogata a titolo di anticipazione maggiorata degli interessi convenzionali maturati. Eventuali versamenti eseguiti dal fornitore cedente a favore del factor cessionario, in adempimento dell’obbligo di restituzione delle anticipazioni incassate in costanza di rapporto, non incidono in alcun modo sull’esposizione del debitore ceduto, che rimane comunque obbligato al pagamento integrale di quanto dovuto in relazione alle forniture eseguite in suo favore da cui si origina il credito poi trasferito al factor cessionario. Ad avvenuto integrale rimborso delle anticipazioni, il fornitore cedente avrà diritto a rientrare nella titolarità dei crediti ceduti. Fino a quel momento, però, il cessionario ha diritto di esigere l’adempimento da parte del debitore ceduto che non può avvantaggiarsi dei pagamenti effettuati ad altro titolo dal fornitore cedente, senza che ciò comporti per detto debitore il rischio di una duplicazione di richieste di pagamento poiché, sino a quanto non venga notificato al debitore ceduto la retrocessione dei crediti stessi, solo il pagamento eseguito a favore del cessionario del credito avrà efficacia liberatoria.
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