In presenza di un contratto di factoring con accollo in capo al factor cessionario del rischio di inadempimento del debitore ceduto (cd. factoring pro-soluto), la clausola delle condizioni generali che contempli la decadenza della garanzia nei casi in cui il debitore ceduto adduca, a motivo del proprio inadempimento, contestazioni sulla merce fornita dal cedente è pienamente valida ed efficace. In tali ipotesi il factor cessionario, in via eccezionale, si assume il rischio di insolvenza del debitore e non quello del mancato pagamento che dipenda da fatti direttamente riconducibili all’inadempimento del cedente stesso, senza che a nulla rilevino eventuali indagini del factor sulla fondatezza delle contestazioni stesse.
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tribunale-di-milano-29-ottobre-2012-n-11798
