La responsabilità solidale (della Struttura sanitaria) e (del Medico professionista), va infatti affermata ex art. 2055 c.c., sia sotto il profilo contrattuale, che ex art. 2043 c.c.
La giurisprudenza sul punto, ritenuta ritenuta la ricorrenza di inadempimenti della struttura sanitaria, in relazione al contratto di “specialità”, concluso con il paziente visitato o ricoverato presso di lei, ove, a seguito di condotte colpose dei sanitari, operanti nel suo ambito, (a qualsiasi titolo), il primo, abbia subito danni. La struttura convenuta oltre a non aver superato la presunsione posta a suo carico dall’art. 1218 c.c., rispondeva nei confronti dei terzi ex art. 2049 c.c. A tale responsabilità, va aggiunta, ex art. 2043 citato, quella del (Medico), per le ragioni sopra indicate.
La giurisprudenza sul punto, ritenuta ritenuta la ricorrenza di inadempimenti della struttura sanitaria, in relazione al contratto di “specialità”, concluso con il paziente visitato o ricoverato presso di lei, ove, a seguito di condotte colpose dei sanitari, operanti nel suo ambito, (a qualsiasi titolo), il primo, abbia subito danni. La struttura convenuta oltre a non aver superato la presunsione posta a suo carico dall’art. 1218 c.c., rispondeva nei confronti dei terzi ex art. 2049 c.c. A tale responsabilità, va aggiunta, ex art. 2043 citato, quella del (Medico), per le ragioni sopra indicate.
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