“Nel procedimento di repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori l’incompetenza territoriale può essere sollevata dal convenuto in qualunque fase del processo senza alcuna decadenza”
“Ai fini della determinazione della competenza per territorio in tema di repressione di condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è rilevante il luogo di commissione del comportamento denunciato, ovvero il luogo in cui venga di fatto impedita l’attività del sindacato, non già il luogo in cui tale comportamento è stato deliberato”
