“I poteri del giudice dell esecuzione a seguito dell opposizione alla esecuzione o agli atti esecutivi sono limitati all adozione dei provvedimenti urgenti di natura cautelare e a quelli ordinatori preordinati all introduzione del giudizio di merito. La declaratoria di improcedibilità resa dal giudice dell esecuzione […] ha, dunque, forma e sostanza di ordinanza conclusiva della fase cautelare, esauritasi senza l’adozione di alcuno dei provvedimenti indilazionabili o sospensivi di cui all art. 618 co. 2° c.p.c. Quanto alla mancata indicazione del termine per il merito, l’omissione ben può essere supplita dall’autonoma iniziativa della parte, con l’introduzione del giudizio a cognizione piena nel termine massimo di mesi tre a decorrere dalla comunicazione del provvedimento ex art. 307 co. 3 c.p.c., in mancanza della quale si determinerebb l’effetto estintivo”.
File correlati:
