E’ pacifico che la ditta appaltatrice ha fornito i prodotti ed ha eseguito i lavori nell’esercizio della propria attività imprenditoriale e commerciale, mentre i convenuti hanno agito per scopi estranei all’attività imprenditoriale (…) , essendo stati i lavori, eseguiti presso la propria casa di abitazione e residenza di villeggiatura estiva, restando irrilevante, ai fini della individuazione del foro competente, la circostanza che i convenuti abbiano agito con l’ausilio di una professionista, l’arch. (…), peraltro ai fini della corretta esecuzione estetica dell’opera, non mutando né il rapporto tra le parti, né l’oggetto del contratto dalle stesse stipulato (art. 3 codice del consumo – D.vo n. 206/2005).
