CONTRATTI A TERMINE DEL TRASPORTO AEREO – CALCOLO DELLA SOGLIA DI CONTINGENTAMENTO
“Quanto al superamento del limite del 15%, tale requisito non è previsto nell’ipotesi di contratto causale ex art. 1 D. Lgs. 368/2001, ma per la diversa ed aggiuntiva ipotesi di cui all’art. 2 D. Lgs. cit.: in questo caso le società che operano in ambito aeroportuale sono ammesse ad assumere lavoratori a tempo determinato nel periodo da aprile ad ottobre, senza necessità di specificazione della causale che giustifica l’assunzione. In tale fattispecie, la finalità di vietare un utilizzo abusivo del contratto a termine, viene perseguita dalla norma con l’introduzione di un limite di contingentamento, 15% “dell’organico aziendale che, al 1 gennaio dell’anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati”, con l’indicazione dei servizi nei quali è possibile ricorrere a tale tipologia di contratti e con la delimitazione temporale dei contratti.
Il limite del contingentamento è riferito unicamente a tale tipologia di contratti. Per contro nei contratti a termine conclusi ex art. D. Lgs. 368 del 2001 la predetta finalità di evitare il ricorso abusivo nell’utilizzazione dei contratti a termine è data dalla previsione di una causale di carattere organizzativo, tecnico, produttivo o sostitutivo, che deve essere provata dal datore di lavoro e che giustifichi l’assunzione solo temporanea del lavoratore.”
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