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Un virus informatico che altera una notificazione via PEC la rende nulla o inesistente?

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 27/02/2026, n. 4451, ha ribadito un principio fondamentale in tema di notificazioni a mezzo pec.

La vicenda alla base sorge da una domanda di condanna, presentata dal sig. A. nei confronti dei sig.ri B. e C., al pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori di costruzione da lui svolti. Nel corso del giudizio, il sig. C. ha proposto in via incidentale querela di falso con ad oggetto il mandato alle liti rilasciato dall’attore. La querela di falso veniva rigettata e il sig. A. riassumeva la causa di fronte al Tribunale. Quest’ultimo, tuttavia, dichiarava l’estinzione del procedimento ritenendo tardiva la riassunzione effettuata dal sig. A.

Il sig. A impugnava tale sentenza, ma notificava l’atto di appello utilizzando un computer intaccato da un malware che sostituiva il file contenente l’appello con una doppia copia del file riguardante la relata di notifica. Resosi conto di quanto accaduto rinnovava la notificazione ma solo dopo lo scadere del termine per impugnare. La Corte d’Appello, dunque, dichiarava inammissibile l’impugnazione poiché proposta tardivamente.

Il sig. A. presentava ricorso in Cassazione. I primi due motivi, trattati congiuntamente dalla Corte, riguardavano la mancata rilevazione della mera nullità della notifica e la sua successiva sanatoria e l’erronea imputazione al mittente dell’errore effettuato nella notifica.

La Corte, innanzitutto, inquadra il vizio della notifica e afferma che qualora un virus colpisca il computer del mittente, bisogna distinguere il caso in cui l’atto non risulta inviato o la trasmissione della notifica sia stata completamente compromessa, da quello in cui l’atto è stato inviato ma risulti alterato. Nel primo caso si ha l’inesistenza della notifica, in quanto manca o l’atto o la sua trasmissione; nel secondo caso si ha una nullità, che può essere sanata dalla costituzione del destinatario o dalla rinnovazione della notifica ex art. 291 cpc.

Nella controversia oggetto di analisi, il destinatario ha ricevuto la relata contenente la dicitura “appello” e il nome delle parti. La Corte, conseguentemente, ritiene che ricorrano tutti i presupposti per configurare il vizio come nullità e non come inesistenza, anche in aderenza al principio di strumentalità delle forme degli atti processuali.

A questo punto la Corte passa ad esaminare l’imputabilità o meno della nullità al mittente. Questa differenza risulta fondamentale poiché, nel caso in cui la nullità sia a lui imputabile, allora la rinnovazione della notificazione doveva essere effettuata entro i termini di impugnazione, altrimenti tale termine non rileva. Al fine di verificare tale imputabilità è necessario considerare l’art. 20 del D.M. n. 44 del 2011, il quale dispone che un soggetto abilitato ad una casella pec deve “dotare il terminale informatico di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati, finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi files”.

La Corte d’Appello non ha valutato questo aspetto e cioè non ha analizzato se il malfunzionamento causato dal virus fosse imputabile al notificante o rientrasse in ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Essendo che, nel caso di specie, la notificazione è stata effettuata dopo lo spirare del termine per proporre impugnazione, tale esame risulta fondamentale. Pertanto, la Corte di Cassazione cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’Appello.

Data di pubblicazione
13.03.2026
Argomento trattato
Contenzioso e Arbitrato

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