La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28367/2025, ha dichiarato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che, nonostante la prescrizione del medico competente che lo aveva giudicato inidoneo alla movimentazione manuale di carichi al di sopra dell’altezza della spalla e aventi peso superiore ai 18 kg, aveva svolto, in modo continuativo, attività extra-lavorativa incompatibile con tale limitazione (nello specifico, allenamenti di pesistica in qualità di personal trainer).
La Suprema Corte ha ritenuto, alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che l’attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento, nel momento in cui non sia “compatibile con le condizioni fisiche che abbiano ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle stesse” (cfr. Cass. n. 155/2015).
Ad avviso della Corte, l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha infatti un contenuto più ampio di quello indicato all’art. 2105 c.c., dovendosi necessariamente coordinare con gli artt. 1175 e 1375 c.c. che impongono buona fede e correttezza anche nei confronti di quei comportamenti estranei al rapporto di lavoro che tuttavia possano ledere il datore di lavoro.
L’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. deve pertanto intendersi non solo come un divieto di abuso di posizione tramite azione concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte “che siano in contrasto con i doveri connessi con l’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.
Ciò anche in termini potenziali. È infatti sufficiente che la condotta del dipendente sia contraria agli interessi del datore di lavoro in quanto astrattamente in grado di arrecare un pregiudizio allo stesso: l’idoneità del comportamento va valutata a prescindere dal danno economico effettivo, avendo questo un rilievo accessorio e secondario (cfr. Cass. n. 26181/2024).
Il Giudice di legittimità ha quindi specificato che nell’ambito di un rapporto di natura obbligatoria di durata, al lavoratore è richiesto anche l’assolvimento di tutte gli ulteriori obblighi complementari alla prestazione principale, in quanto l’eventuale loro violazione è in grado di avere riflessi sulla funzionalità del rapporto e compromettere le aspettative di un futuro e puntuale adempimento dell’obbligazione lavorativa.
Concludendo, la Corte di Cassazione, confermando la decisione del Giudice di seconde cure, ha giudicato “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede un’attività extra-lavorativa, affatto occasionale, potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società” e che tale condotta, sia da un punto di vista soggettivo che oggettivo, sia stata tale da compromettere irrimediabilmente l’affidamento datoriale sulla futura corretta funzionalità del rapporto di lavoro.
