“La tesi della sommatoria dei tassi d’interesse risponde a una diffusa quanto infondata vulgata di Cass. n. 350/2013, che non ha mai affermato in realtà tale principio. I tassi d’interesse corrispettivi e moratori non sono sommabili tra di loro, essendo mutualmente esclusivi, e fermo restando che gli interessi moratori, ove di per sé presi non superiori al tasso soglia (e impregiudicato il problema della sorte del rapporto in caso di superamento) incidono sul costo effettivo del rapporto in base non già al loro tasso, bensì all’effettivo quantum degli stessi, rapportato all’intero capitale dovuto e per l’intera durata del prestito”.
Trib.-Milano-sentenza-n-13997–del-10.12.2015
